Statuto

STATUTO

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AREA PERFORMANCE

“Area Performance ODV”

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la
seguente denominazione: “Area Performance ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con
sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– Lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
modificazioni;
– Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– Lettera u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività
di interesse generale a norma dell’art. 5 del codice del terzo settore.
L’associazione, in generale, si propone di fornire supporto verso le classi e gli individui più deboli.
Tramite interventi economici, a sostegno di queste categorie, principalmente mirati per assistenza
sanitaria, assistenza economica, formazione e diritto allo studio.
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza, tra gli altri, i seguenti interventi che
elenchiamo a titolo di esempio:
– Organizza eventi di raccolta fondi per beneficenza per enti e associazioni no-profit. tramite la
realizzazione di un’asta benefica con opere donate da artisti durante la manifestazione Lucca Comics
& Games.
– Pubblica materiali educativi, come il “Giornalino della Pediatria” in collaborazione con la ASL
Toscana Nord-Ovest, che servono a sensibilizzare la cittadinanza nelle tematiche di salute, risparmio
energetico ed uguaglianza sociale.
– Supporta ASL Toscana Nord-Ovest tramite acquisto di materiale e macchinari medici.- In generale svolge servizi sociali di: assistenza economica, assistenza socio-educativa e supporto
all’assistenza sanitaria.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro
opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle pari opportunità tra uomo e
donna.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una
domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti
telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con
le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo
di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri
associativi;
– proporre i progetti da sottoporre al consiglio direttivo.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dall’Assemblea;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo
di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
– Il Presidente;
– Il Vicepresidente.
Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di 3 (tre) anni.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento
della funzione.

ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 associati. L’assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può svolgersi anche per via telematica
(videoconferenza) posto che tutti partecipanti abbiano facoltà e libertà di intervenire.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data
e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice
del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
In assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno
¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la
presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione scissione
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli
associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– nomina il segretario con funzioni di tesoriere;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste
al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e proporre l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati
dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e
di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore
o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Il segretario e il Tesoriere)
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo
della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio
consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Queste figure
potranno essere assegnate anche a un solo associato.

ART. 11
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale
del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso
organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
– Tramite richiesta scritta fatta pervenire all’Organo di amministrazione.

ART. 16
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 17
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 19
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni
e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile

Il Presidente della Area Performance
Andrea Cazzulo